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La relazione redatta dall'Ufficio
Parlamentare di Bilancio |
Audizione del Presidente
dell’Ufficio parlamentare di bilancio
nell’ambito dell’attività conoscitiva sul
DDL recante bilancio di previsione dello
Stato per l’anno 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019
(Si riporta lo stralcio della relazione redatta dall'UpB per il triennio 2017-19 riguardo gli interventi di riforma previdenziale).
Sulle pensioni "sono previsti numerosi interventi in materia pensionistica. Tra i principali: 1) l’aumento
e l’estensione della cosiddetta quattordicesima dei pensionati; 2) l’incremento della notax
area per i pensionati; 3) il cumulo dei periodi assicurativi senza oneri aggiuntivi per i
lavoratori con anzianità contributive in più gestioni; 4) le agevolazioni per l’accesso al
pensionamento dei lavoratori cosiddetti precoci e per quelli impiegati in lavori usuranti;
5) l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); 6) l’anticipo pensionistico sociale
(APE sociale); la previsione dell’ottava salvaguardia".
Misure in materia pensionistica
In questo ambito sono previste numerose norme che
incideranno sui trattamenti dei futuri pensionati senza alterare il disegno generale
dell’attuale sistema pensionistico e la sua sostenibilità nel lungo periodo. Tuttavia, alcuni
interventi più che raggiungere finalità di tipo pensionistico hanno caratteristiche
settoriale e con finalità di tipo assistenziale. Si fa riferimento, in particolare, al
potenziamento della quattordicesima, all’APE sociale, al pensionamento anticipato di
lavoratori precoci e di coloro che svolgono attività usuranti. Per tali misure non sembra
emergere un disegno organico e non sembrano rispondere a finalità di razionalizzazione
e di equità; andrebbero valutate in relazione alla legge delega sul reddito di inclusione
sulla quale è in corso la discussione parlamentare.
Per quanto riguarda l’impatto finanziario, rischi di valutazione emergono per l’APE in
relazione al credito d’imposta riconosciuto a chi vi aderisce, commisurato all’ammontare
degli interessi bancari e al premio assicurativo dovuti sull’anticipo ricevuto. In
particolare, la legge di bilancio e la relazione tecnica non specificano le informazioni necessarie per valutare il grado di adesione all’anticipo ipotizzato, quali la misura del
tasso di interesse, del premio assicurativo e degli altri oneri di gestione.
Se dovessero
essere confermate le ipotesi dei documenti di lavoro governativi (tasso di interesse
bancario del 2,5 per cento e premio assicurativo up-front del 29 per cento del capitale
preso a prestito), le condizioni di onerosità dovrebbero mantenere a livelli modesti la
platea degli effettivi aderenti.
La misura presenta due elementi di rigidità che potrebbero essere affrontati in sede di
discussione parlamentare: 1) il ripagamento del prestito decorre necessariamente dal
compimento dei requisiti per il normale pensionamento di vecchiaia, implicando che nei
casi in cui tra la data di accesso all’APE e quella del pensionamento di vecchiaia si
perfezionino anche i requisiti per il pensionamento anticipato, il rimborso del prestito
non possa attivarsi subito; 2) il versamento in un’unica soluzione della contribuzione
volontaria del datore di lavoro a favore del dipendente che sceglie l’APE, anziché
mediante, ad esempio, più favorevoli versamenti mensili.
Per quanto riguarda invece l’APE sociale – che, a differenza dell’APE, non si appoggia al
sistema bancario – e le misure che riguardano il pensionamento anticipato per i
lavoratori precoci e le agevolazioni per quelli che prestano attività usuranti sono previsti
tetti annuali diretti o indiretti (mediante utilizzo del fondo istituito con la L. 247/2007) di
spesa. Viene specificato che dai primi due provvedimenti non nascerebbe, secondo la
relazione tecnica, un diritto soggettivo ma piuttosto un beneficio condizionato a un
limite di spesa massima programmato e garantito da un meccanismo di salvaguardia che
prevede eventualmente il posticipo della decorrenza del trattamento. Sebbene le risorse
aggiuntive siano allineate alle esigenze stimate dalla relazione tecnica, potrebbero
verificarsi trattamenti diseguali per cittadini che condividono le medesime condizioni di
eligibilità. Si tratta di un aspetto di debolezza già riscontrato nell’ambito delle norme
relative alla salvaguardia degli esodati, anche se fino a ora non ha dato luogo a
razionamenti perché il finanziamento del programma è risultato sempre capiente, anche
grazie a spostamenti di risorse tra categorie di salvaguardandi.
È rilevabile inoltre una possibile sovrapposizione tra i destinatari dell’APE sociale e quelli
dell’ottava salvaguardia. Il disegno di uno strumento unico avrebbe potuto aumentarne
l’efficienza e la trasparenza.