Pensioni anticipate e opzione donna: il testo della diffida ad opera del Comitato OD ultimo trimestre 1957/58


Pensioni anticipate e Opzione Donna, il testo della diffida
dal Comitato OD ultimo trimestre 1957/58

PREMESSO CHE: 

con la Legge Maroni ( Articolo 1, comma 9 Legge 243/04) è stata prevista una sperimentazione della durata di dieci anni, con termine al 31/12/2015, in virtù della quale, era possibile, solo per le Donne, lasciare in anticipo il mondo del lavoro avendo entro quella data accumulato 35 anni di validi contributi previdenziali e compiuto 57 anni se lavoratrici dipendenti o 58 se lavoratrici autonome, a patto di accettare volontariamente, l'assegno pensionistico calcolato con il sistema contributivo; l'Inps aveva creato delle restrizioni, e con due circolari aveva precisato (contrariamente alla legge) che quella data non doveva essere riferita alla maturazione del diritto - come era sempre stato - ma alla decorrenza, applicando quindi un anno di finestra e Aspettativa di Vita; con legge di stabilità 2016, n. 208/2015, si eliminarono le circolari Inps, stabilendo che la finestra doveva essere scontata dopo la data di maturazione del diritto, ma sancendo con forza di legge, di contro, l'aspettativa di vita (che nel 2015 era di tre mesi); aggiungendo dunque tre mesi di ADV, tutte le donne nate nell'ultimo trimestre del 57/58, avrebbero raggiunto il requisito anagrafico oltre il 31/12/2015 e quindi escluse da Opzione Donna

Lo scorso anno il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) non volle derogare a questa presa di posizione, pur prevedendo all'art. 1 co. 281 della Legge di Stabilità il c.d. il principio del Monitoraggio delle risorse stanziate ( che erano due miliardi e mezzo), per cui , aprendo alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015, sulla base dei fondi residui e risparmiati, (lo stesso principio delle salvaguardie degli esodati) in quella norma si prevedeva che a seguito del monitoraggio delle spese, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, DEVE TRASMETTERE ALLE CAMERE UNA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL NUMERO DELLE LAVORATRICI INTERESSATE E AGLI ONERI PREVIDENZIALI CONSEGUENTI. 

RITENUTO CHE 

dopo un anno di attesa tutte le interessate diffidanti, che hanno compiuto gli anni richiesti come requisito anagrafico entro il 2015 ed in possesso del requisito di 35 anni di contributi versati, hanno interesse a che la legge venga applicata, unitamente ad un altro contingente di donne , nate dopo, che reclama il diritto a godere del regime previdenziale c.d. Opzione Donna, in virtù dell'apertura dell'art. 1 co 281 della L. 208/2015, secondo il principio che si va in pensione in ordine di raggiungimento dei requisiti. a tutt'oggi , in spregio della citata legge, nessuna relazione è stata trasmessa alle Camere, anche se l’anzidetta relazione è stata regolarmente inviata dall'INPS, firmata da Poletti - Ministro del Lavoro - ma manca il concerto e la firma del Ministro Padoan del MEF; trattandosi di una cifra elevata ( due miliardi e mezzo ) ed essendo previsto dalla legge , le interessate come sopra rappresentate pretendono che la relazione sia trasmessa alle Camere e resa pubblica, per potere esercitare i propri diritti; né nel Decreto fiscale , recentemente firmato dal Presidente Mattarella, nè nella bozza della Legge di Stabilità è previsto alcun riferimento a Opzione Donna, in evidente spregio ad una normativa del 2004 che se pur con carattere sperimentale ha tuttavia la piena forza e dignità di Legge dello Stato, peraltro recepita dalla pur famigerata Legge Fornero. pur nella illegittimità, anche sotto il profilo della costituzionalità, dell’arbitraria applicazione dell’aspettativa di vita alle donne che hanno maturato i requisiti di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2015 giusta la previsione dell’art. 1 comma 9 L.243/2004, la detta lesione dei diritti per coloro che hanno aderito alla “Opzione Donna” è stata quantomeno corretta con il rimedio del monitoraggio che consente in definitiva la proroga della sperimentazione della anzidetta opzione , assicurando così la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anche alle donne di fatto escluse dall’opzione a causa dell’applicazione delle finestre e aspettative di vita. Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto Avvocato, nella suindicata qualità di rappresentante e difensore delle suindicate interessate deleganti, nel loro interesse e per loro conto 

DIFFIDA: 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze On.Pier Carlo PADOAN ad ottemperare agli adempimenti a lui normativamente imposti dall’art. 1 comma 281 della Legge 208/2015 in ossequio ai contenuti della L.243/2004, e segnatamente di sottoscrivere e trasmettere alle Camere i dati del monitoraggio forniti dall’INPS e già firmata dal Ministro del Lavoro POLETTI, onde consentire alle interessate di poter esercitare il proprio diritto di avanzare all’INPS domanda di pensione in base ai requisiti così come previsti dall’art. 1 comma 9 L.243/2004 e come recepito dall’art. 1 comma 281 L.208/2015; INVITANDO NEL CONTEMPO il citato Ministro a rendersi interprete delle istanze delle diffidanti per veder apportare gli opportuni ed anzi necessari emendamenti alla Legge di Stabilità attualmente all’esame delle Camere affinché nella stessa sia contemplata nella sua pienezza di intenti il portato del’art. 1 comma 9 L. 243/2004 -“Opzione Donna” – ancorché nella riduttiva versione di cui all’art. 1 comma 281 L. 208/2015 e almeno garantendo l’attuazione di tale ultima disposizione normativa mediante la puntuale e corretta attività di monitoraggio delle risorse e delle economie di spesa al fine di assicurare il trattamento pensionistico alle donne rientranti nella previsione normativa anzidetta, mediante l’utilizzo corretto dei fondi già risparmiati e disponibili per l’esclusiva realizzazione delle finalità della citata “Opzione Donna”

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